1 - PREMESSA
In data 27.04.2022 l’Agenzia delle Entrate ha prodotto un provv. N. 143438 dove vengono definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e relativo modello approvato.
Questo concerne i soggetti che hanno ricevuto misure di sostegno derivanti dal DL “Sostegni” dove è risultato obbligatorio il monitoraggio degli importi ricevuti definendo dei “massimali” con il DM. 11.12.2021.
2 - SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE
Suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato dai sopracitati “Aiuti di Stato” del DL “Sostegni” definiti in:
- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Dichiarazione già presentata per l’accesso agli aiuti del regime “quadro”
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia già stata prodotta per gli “aiuti” che includevano il relativo modello nella dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva va comunque presentata riprendendo anche gli importi giù dichiarati in precedenza.
In qualsiasi caso la dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”).
3 - OGGETTO DELL’AUTODICHIARAZIONE
Nella dichiarazione deve essere verificato che l’importo totale dei sostegni economici percepiti non superi i massimali indicati e che eventuali condizioni speciali siano rispettate.
4 - MODALITÀ E TERMINI
La dichiarazione deve essere redatta nell’apposito modello e presentata all’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità e termini:
- dal 28.4.2022 al 30.6.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Definizione agevolata degli “avvisi bonari”
In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” , l’autodichiarazione deve essere presentata:
- entro il termine del 30.6.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati devono presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30.6.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
4.1 - RICEVUTE
Entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, e lo stato dei controlli formali sui dati contenuti e l’eventuale scarto.
4.2 DICHIARAZIONI RITRASMESSE E CORRETTIVE
Verranno considerate dichiarazioni tempestive se, in seguito allo scarto vengano ritrasmesse entro 5 giorni successivi alla data della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta la motivazione dello scarto.
Qualora si intenda sostituire la precedente dichiarazione è possibile nei termini appena citati e l’ultima dichiarazione sostituisce tutte quelle inviate precedentemente.
Come unica eccezione vi è l’ipotesi dove gli l’agevolazione relativa agli “avvisi bonari”, che hanno presentato la dichiarazione oltre il 30.06.2022, un’eventuale dichiarazione correttiva non sostituisce le dichiarazioni presentate prima del 30.06.2022 in questo specifico caso.
5 - MASSIMALI E RESTITUZIONE
Nella dichiarazione devono essere indicati gli importi eccedenti i massimali e come il beneficiario intende disporne, nelle modalità consentite. Il beneficiario può restituire o sottrarre da successivi aiuti ricevuti per i quali vi sia capienza sufficiente. Per procedere al versamento verranno istituiti dei codici tributi da parte dell’Agenzia delle Entrate per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto.
Come sempre il nostro studio è a disposizione per assistervi nel predisporre ed inviare le informazioni richieste all’ AdE.