SINTESI:
dal 1° ottobre diventa obbligatorio avere la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili.
Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
concernente il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne
quanto meno fatto richiesta.
L’articolo 29, co. 19, del DL n. 19/2024 (cd. “decreto PNRR”) nel sostituire l’art. 27 del D.lgs n. 81/2008
(Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, cd. “TUSL”) , ha previsto:
- con decorrenza dal 1° ottobre 2024
- l’obbligo del possesso della cd. “patente a punti”
per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
AMBITO APPLICATIVO
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili,
- i lavoratori autonomi
che operano “fisicamente” nei cantieri.
ESCLUSIONI:
sono esclusi dall’obbligo:
- i soggetti che effettuano mere forniture di beni
- prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti”
ingegneri, architetti, geometri, ecc)
- le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o
superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza
“LAVORATORE AUTONOMO” IN EDILIZIA:
l’art. 89, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come “persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Il concetto si discosta, dunque da quello di “professionista” (concetto proprio solo di norme prettamente
“fiscali”), facendo riferimento agli artigiani che svolgono l’attività senza l’ausilio di dipendenti/altri artigiani:
- senza essere soggetto al potere direttivo organizzativo e disciplinare del committente
- non tenuto a osservare orari di lavoro, con retribuzione riferita al valore dell’opera (non al tempo impiegato)
- che stipula committente un contratto d’opera (non un contratto di appalto).
REQUISITI
I requisiti per il rilascio della patente sono:
- l’iscrizione alla CCIAA
- l’assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/2008
- il possesso del “DURC” (regolarità contributiva) in corso di validità
- il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
- il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, Dlgs. 241/97,
nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo
complessivo annuo > €. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di
esonero)
- l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
N.B.: l’INL nella Circ. n. 4 del 23/09/2024 ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le
categorie di soggetti interessati.
Ad esempio, il DVR non è previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.
LA PROCEDURA DA SEGUIRE
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo
- al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- attraverso SPID personale o CIE,
da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo.
IL RILASCIO DELLA PATENTE
Il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei
requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale
dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Nota: Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle
casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato
requisito (es: DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori).
ATTESTAZIONE SEMPLIFICATA DEI REQUISITI
Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate:
- autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 per:
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- possesso di DURC valido,
- possesso della certificazione di regolarità fiscale laddove prevista.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 per:
- adempimento degli obblighi formativi,
- possesso di DVR valido
- designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.
All’esito della presentazione della domanda sul portale verrà rilasciata e resa disponibile la patente in
formato digitale.
AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31° OTTOBRE
La circ. INL n. 4/2024 ha chiarito che, in fase di prima applicazione, è comunque possibile
presentare a mezzo PEC una “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva” concernente il possesso dei citati requisiti.
Per quanto il Portale sarà attivo solo dal prossimo 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso
dall’Ispettorato, presentare tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda
per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data
N.B.: a partire dal 1° novembre 2024
- non sarà possibile operare in cantiere in forza del possesso della sola autocertificazione/dichiarazione
- essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale
dell’Ispettorato nazionale.
IL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE
La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:
- sia incrementati, su richiesta dell’interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle
condizioni previste dall’art. 5, DM 132/2024; ciò potrà venire solo una volta implementata la
piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della
domanda, siano già in possesso delle citate condizioni
In particolare, il citato art. 5, DM 132/2024, dispone che sono attribuiti ulteriori punti in ragione:
- dell’anzianità di iscrizione alla CCIAA: da un minimo di 3 per le imprese iscritte tra 5 e 10 anni ad un
massimo di 10 per le imprese iscritte da oltre 20 anni
- della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un
credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa: fino ad un massimo di 20 crediti
- ad attività/investimenti/formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: fino a 30 crediti
- sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL,
risultanti da provvedimenti definitivi, cioè
- da ordinanze-ingiunzione divenute definitive
- o sentenze passate in giudicato
a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi.
La Circ. 4 dell’INL riporta le tabelle riferite a incrementi e decrementi tratti tabella allegata al DM 132.
SANZIONI
Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere
- senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero)
- ovvero con una patente dotata di meno di 15 punti
sono previste le seguenti sanzioni:
SOGGETTO SANZIONI
Operatore
- sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico
cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di
diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell’ammissione al
pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito
alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza);
- l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
- la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale
anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla
partecipazione ai lavori pubblici
Committente o resp. dei lavori
Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal
combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. n. 81/2008.
Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito
alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL
REVOCA IN CASO DI ATTESTAZIONE DI REQUISITI INESISTENTI
Qualora venga accertata dall’Amministrazione
- l’assenza fin dall’inizio
- di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente,
quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.
Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.
SOSPENSIONE
La sospensione viene adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale
parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si
verifichino infortuni:
- da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto
cit., almeno a titolo di colpa grave;
- da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione
suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di
colpa grave.
La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo.