1 PREMESSA
Con il DM 12.4.2023 n. 97, pubblicato sulla G.U. 23.5.2023 n. 119 ed entrato in vigore il giorno
stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare
delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente
eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.
Mediante il successivo DM 8.6.2023, pubblicato sulla G.U. 15.6.2023 n. 138, sono state stabilite le
ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazione
delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.
2 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:
- attive sul territorio italiano;
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi.
Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette
imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.
3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico)
ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto
un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00
euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa superiore a 7 tonnellate;
- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate,
è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate
e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale
liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
- dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa
complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo
pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.
3.1 ROTTAMAZIONE DI PRECEDENTI VEICOLI
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino
anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step
E o Euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo
rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno
un anno antecedente al 23.5.2023.
In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è
pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate
e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 16 tonnellate.
In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo
è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
3.2 ACQUISIZIONE DI RIMORCHI, SEMIRIMORCHI O EQUIPAGGIAMENTI PER AUTOVEICOLI SPECIFICI
Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:
- le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica,
per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
- i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate
allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali
delle derrate deteriorabili;
- la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti
per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali
delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti
ai previsti standard ambientali.
3.3 MAGGIORAZIONE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E RETI DI IMPRESE
I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole
e medie imprese, oppure da imprese aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano
espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.
3.4 LIMITE MASSIMO
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00
euro per singola impresa.
3.5 INCUMULABILITÀ
I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi
costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio in relazione alle risorse
disponibili per ciascuna tipologia di investimento, deve avvenire:
- utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore RAM Logistica, infrastrutture,
trasporti S.p.a., all’indirizzo http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo
“Investimenti IX edizione”, dove sono disponibili le informazioni per la sua compilazione e un
supporto informatico per la compilazione guidata; il modello informatico di tipo “pdf editabile”
dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o procuratore dell’impresa;
- allegando la prevista documentazione (es. copia del contratto di acquisizione dei veicoli stipulato
a partire dal 24.5.2023);
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a
ram.investimenti2023@legalmail.it;
- a partire dalle ore 10.00 del 26.6.2023 e fino alle ore 16.00 dell’11.8.2023; ai fini della formazione
dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza tramite PEC.
L’impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti,
anche per più di una tipologia.
4.1 ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA
È possibile:
- annullare la domanda precedentemente inoltrata, riportando come oggetto della PEC la dicitura
“annullamento istanza”;
- contestualmente all’annullamento della domanda inoltrata, presentare una nuova domanda,
riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza e nuova presentazione”,
ma ciò comporta l’acquisizione di una nuova posizione in coda alla graduatoria.
4.2 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Sul suddetto sito del soggetto gestore RAM è possibile consultare i “contatori” delle somme disponibili,
aggiornati periodicamente.
Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande possono continuare
ad essere presentate, ma saranno accettate con riserva nell’eventualità di una successiva
disponibilità di risorse.
4.3 PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
Sul suddetto sito del soggetto gestore RAM, entro l’11.9.2023, verranno pubblicate le liste delle
domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che
sarà verificata successivamente.
5 PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO
I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse (comprese quelle accettate
con riserva), al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, sono tenuti a fornire:
- la prova del perfezionamento dell’investimento, che deve essere stato avviato in data successiva
al 23.5.2023 (data di pubblicazione sulla G.U. del DM 12.4.2023 n. 97);
- in caso di acquisizione mediante contratto di leasing finanziario, la prova della piena disponibilità
del bene, attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo;
- la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la relativa fattura debitamente
quietanzata; ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione; la prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente
con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società;
- la prova che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche, mediante la presentazione
dell’apposita documentazione, come dettagliata nel DM 8.6.2023.
5.1 MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE
La suddetta attività di rendicontazione dovrà essere svolta:
- a partire dalle ore 10.00 dell’11.9.2023 ed entro le ore 16.00 dell’11.6.2024;
- utilizzando l’apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione) e sul sito del gestore RAM (http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”).
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’indirizzo PEC dell’impresa
che ha presentato la domanda.
5.2 RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 10%
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10%, ove ne sia stata fatta espressa richiesta
nella domanda, in sede di rendicontazione occorre fornire:
- per le piccole e medie imprese, la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000,
attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito
nell’ultimo esercizio fiscale;
- per le imprese aderenti ad una rete di imprese, la copia del contratto di rete redatto nelle forme
di cui all’art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009.
5.3 PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA
Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione
potrà considerarsi perfezionata.
Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, liberando
quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.
5.4 MANCATO PERFEZIONAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato,
in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti potrà tenerne
conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.
L’impresa che non intende effettuare l’investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura
della rendicontazione, l’istanza presentata al fine di non incorrere nella predetta sanzione.
6 ESAME DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande presentate e la relativa documentazione saranno esaminate in base all’ordine cronologico
di presentazione.
Ai fini del riconoscimento del contributo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà
alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti
per gli investimenti.
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di
investimento.