Maggio 12, 2023

DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. “Lavoro”) -Principali novità- 3a parte

12 INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
L’art. 28 del DL 48/2023 istituisce un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 12.3.99 n. 68 tra l’1.8.2022 e il 31.12.2023, in favore di:
- enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 3.7.2017 n. 117;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al DLgs. 4.12.97 n. 460 (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe.
L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Modalità di riconoscimento
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
dovranno essere definite:
- le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- le procedure di controllo.
13 RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA E INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Gli artt. 1 - 9 e l’art. 12 del DL 48/2023 introducono:
- l’assegno di inclusione, dall’1.1.2024;
- il supporto per la formazione e il lavoro, dall’1.9.2023.
Si tratta di due misure di sostegno al reddito destinate a sostituire il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al DL 28.1.2019 n. 4, abrogato a partire dall’1.1.2024 per effetto dell’art. 1 co. 313 - 320 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
13.1 ASSEGNO DI INCLUSIONE
Gli artt. 1 - 9 del DL 48/2023 introducono una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e politica attiva del lavoro, denominata assegno di inclusione.
Ambito soggettivo
La prestazione spetta ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente:
- con disabilità, come definita ai sensi del DPCM 159/2013 in materia di ISEE;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età.
I nuclei familiari ammessi alla fruizione della misura devono risultare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione, in possesso congiuntamente dei requisiti:
- di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- economici;
- legati ai c.d. “beni durevoli”.
Beneficio economico e scala di equivalenza
Il beneficio economico, su base annua, si compone di:
- un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000,00 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (per un minimo di 480,00 euro annui). La soglia sale a 7.560,00 euro se il nucleo familiare è composto integralmente da persone di età
pari o superiore a 67 anni o da tali soggetti e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un’integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto, fino a un massimo di 3.360,00 euro annui o 1.800,00 euro annui se il nucleo è composto da soggetti che si trovano nelle condizioni descritte al punto precedente.
Non sono stati previsti contributi aggiuntivi per far fronte alle spese di mutuo.
Il parametro della scala di equivalenza utilizzato ai fini del calcolo del valore del reddito familiare è pari a 1 ed è incrementato di:
- 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
- 0,15 per ciascun componente minorenne, fino a 2;
- 0,10 per ogni ulteriore minorenne oltre il secondo.
Durata
La misura è erogata mensilmente per un periodo continuativo di 18 mesi ed è rinnovabile, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
Domanda, decorrenza e attivazione dell’assegno di inclusione
Il decreto dispone che la misura in esame:
- debba essere richiesta telematicamente all’INPS (o presso gli istituti di Patronato) che informerà il richiedente che per ricevere il beneficio deve iscriversi presso il SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
- decorra dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il percorso di attivazione verrà attuato utilizzando il SIISL tramite l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del Comune di residenza ai fini dell’analisi e presa in carico dei componenti e dei bisogni complessi, nonché per l’attivazione degli eventuali sostegni.
Operatività
La misura sarà operativa a partire dall’1.1.2024.
13.2 SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
L’art. 12 del DL 48/2023 introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.
Ambito soggettivo
La misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari:
- occupabili, ossia di età compresa tra 18 e 59 anni;
- con un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000,00 euro annui;
- privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione.
Inoltre, il beneficio è utilizzabile dai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione:
- non calcolati nella scala di equivalenza;
- e che non siano sottoposti agli obblighi derivanti dai percorsi di inclusione lavorativa ai sensi dell’art. 6 co. 4.
I requisiti richiesti dal co. 4 della norma in esame per l’accesso alla misura sono gli stessi previsti dall’art. 2 co. 2 per l’assegno di inclusione, eccezion fatta per il valore ISEE.
Obblighi del beneficiario
L’interessato è soggetto ai seguenti obblighi:
- aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio;
- quelli previsti dall’art. 1 co. 316 della L. 197/2022 per il reddito di cittadinanza.
Beneficio economico
La partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività dà diritto a un importo mensile di 350,00 euro erogato dall’INPS tramite bonifico mensile.
Durata
L’erogazione dello strumento per la formazione e il lavoro avviene per tutta la durata della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi.
Operatività
La misura sarà operativa dall’1.9.2023.
14 INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI
INCLUSIONE

L’art. 10 del DL 48/2023 prevede incentivi in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione, in favore di:
- datori di lavoro;
- agenzie per il lavoro;
- enti del terzo settore.
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, le disposizioni di cui all’art. 10 si applicano anche al supporto per la formazione e il lavoro.
14.1 DATORI DI LAVORO
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato:
- a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi;
- a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) e per un periodo
massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).
L’esonero non riguarda i premi INAIL.
Condizioni
Il datore di lavoro deve:
- inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi dell’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296;
- essere in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla L. 12.3.99 n. 68;
- rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Inoltre, il datore non può licenziare il beneficiario nei 24 mesi successivi all’assunzione (pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Compatibilità
Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite per l’assunzione di:
- giovani under 36;
- donne svantaggiate;
- disabili.
14.2 AGENZIE PER IL LAVORO
Per ogni beneficiario dell’assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, alle agenzie per il lavoro è riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (nonché per le trasformazioni di contratto).
14.3 ENTI DEL TERZO SETTORE
Viene riconosciuto un contributo per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, dai seguenti soggetti (se autorizzati all’attività di intermediazione):
- enti di cui all’art. 6 co. 1 lett. e) del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
- enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all’art. 5 co. 1 lett. p) del DLgs. 3.7.2017 n. 117;
- imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all’art. 2 co. 1 lett. p) del DLgs. 3.7.2017 n. 112.
Il contributo è pari al:
- 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.
I suddetti enti devono assicurare, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento
lavorativo.
15 INCENTIVI PER I BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE CHE
AVVIANO UN’ATTIVITÀ

L’art. 10 co. 6 del DL 48/2023 prevede, in favore dei beneficiari dell’assegno di inclusione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’assegno (nei limiti di 500,00 euro mensili) in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi
12 mesi di fruizione del beneficio.
Le modalità attuative dovranno essere stabilite con un apposito decreto interministeriale.
16 “CLAUSOLA DI SALVEZZA” PER LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
L’art. 29 del DL 48/2023, estende – al ricorrere di particolari condizioni – la c.d. “clausola di salvezza” che disapplica la regola generale secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore non può essere superiore al rapporto uno a otto.
In particolare, la misura derogatoria si aziona in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività quali:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
17 TUTELE ASSICURATIVE IN AMBITO SCOLASTICO
L’art. 17 del DL 48/2023 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni verificatisi in occasione di attività formative successivamente all’1.1.2018.
Il successivo art. 18, invece, al fine di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa agli studenti e agli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023- 2024, stabilisce che l’obbligo di assicurazione INAIL trovi applicazione anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
19 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI - ESONERO PER IL 2023

L’art. 35 del DL 48/2023 stabilisce che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’anno 2023 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/74, non sono tenute al versamento del contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’art. 37 co. 6 lett. b) del DL 201/2011.

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Realizzazione del progetto “I DINOSAURI SI SONO ESTINTI!”
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