6 NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al DLgs. 81/2008, con particolare riferimento alla:
- figura del medico competente;
- estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;
- verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro.
6.1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL MEDICO COMPETENTE
Si richiede al datore di lavoro di nominare il medico competente non solo nei casi già previsti dalla normativa in materia di sicurezza, ma anche laddove la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Invece, si richiede al medico competente:
- in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal
precedente datore di lavoro, e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- in caso di grave impedimento, che ne precluda temporaneamente gli adempimenti, che comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso degli idonei requisiti.
6.2 ULTERIORE APPLICAZIONE DELLE MISURE PER I CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI
Con riferimento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione regolato in termini generali dal Titolo III del DLgs. 81/2008, il provvedimento in esame estende a determinate categorie di soggetti (perlopiù ai lavoratori autonomi) l’utilizzo di idonee opere provvisionali conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.
6.3 VERIFICA E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Viene modificato l’art. 71 del DLgs. 81/2008, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro. In sintesi, si stabilisce che i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.
Nel contempo, il provvedimento in esame modifica l’art. 72 del DLgs. 81/2008, stabilendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, acquisisca e conservi agli atti una autodichiarazione dell’utilizzatore che attesti l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico per l’utilizzo, effettuati ai sensi di legge.
6.4 CONTROLLI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Viene integrato l’art. 37 co. 2 del DLgs. 81/2008 al fine di garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione, nonché il controllo in merito al corretto svolgimento dell’attività formativa e al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei lavoratori destinatari della stessa.
6.5 NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Si interviene con riferimento alla formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, modificando gli artt. 73 e 87 del DLgs. 81/2008.
In sintesi, si obbliga il datore di lavoro di effettuare la propria formazione e il proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro.
In caso di mancato adempimento del citato obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente, si prevede l’applicazione della pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda di importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
7 MODIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
Per effetto dell’art. 23 del DL 48/2023 viene modificata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (conv. L. 638/83), al fine di mitigare l’importo della sanzione da irrogare in
ipotesi di omissione di importo fino a 10.000,00 euro annui, qualora siano decorsi tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In tal caso, infatti, la sanzione da 10.000,00 a 50.000,00 euro precedentemente prevista viene sostituita da una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
In relazione al termine per la contestazione delle sanzioni amministrative, l’art. 23 co. 2 del DL 48/2023 stabilisce che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1.1.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, derogando all’art. 14 della L. 689/81 (in base al quale la violazione deve essere contestata immediatamente, ove possibile, oppure notificata ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento).
8 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE
L’art. 37 del DL 48/2023 modifica l’art. 54-bis co. 1 lett. b) del DL 50/2017 in materia di contratto di prestazione occasionale (Cpo) disponendo, per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, un aumento da 10.000,00 a
15.000,00 euro del limite economico di compensi che ogni utilizzatore operante nei predetti settori può erogare nei confronti della totalità dei prestatori.
La norma, inoltre, modifica la soglia occupazionale massima per ricorrere al Cpo di cui all’art. 54-bis co. 14 lett. a), che dispone il divieto di ricorrere a tale istituto per gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, stabilendo che possono ricorrervi gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO
Al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall’attuale carenza di lavoratori marittimi comunitari, l’art. 36 del DL 48/2023 consente, con riferimento a determinate categorie di navi traghetto, di derogare per un periodo non superiore a 3 mesi:
- all’obbligo, di cui all’art. 1 co. 5 del DL 457/97, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario;
- al divieto, di cui all’art. 2 co. 1-ter del DL 457/97, di ricorrere agli accordi sindacali per la composizione degli equipaggi per le citate navi.
10 MISURE DEROGATORIE PER LA CIGS
L’art. 30 del DL 48/2023 introduce una misura derogatoria in materia di Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) a favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che, per cause non imputabili al datore di lavoro,
non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali.
In sintesi, si concede eccezionalmente e in deroga ai limiti di durata ordinariamente previsti (da 24 a 36 mesi, in relazione al settore economico e alla causale invocata), un ulteriore periodo di CIGS fino al 31.12.2023, in continuità di tutele già autorizzate.
Inoltre, il provvedimento in esame stabilisce che in tale ipotesi non trovino applicazione le procedure e i termini relativi alla consultazione sindacale e alla concessione del trattamento di CIGS.
11 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
L’art. 27 del DL 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo in caso di nuove assunzioni, effettuate a decorrere dall’1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:
- alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
11.1 CONTRATTI AGEVOLABILI
L’incentivo spetta per le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
11.2 MISURA E DURATA
L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra misura), per una durata di 12 mesi.
11.3 FRUIZIONE
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro, dietro presentazione di domanda all’INPS, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
11.4 CUMULABILITÀ
L’incentivo è cumulabile con:
- l’incentivo previsto per l’occupazione giovanile stabile (di cui all’art. 1 co. 297 della L. 29.12.2022 n. 197);
- altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
12 INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
L’art. 28 del DL 48/2023 istituisce un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 12.3.99 n. 68 tra l’1.8.2022 e il 31.12.2023, in favore di:
- enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 3.7.2017 n. 117;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al DLgs. 4.12.97 n. 460 (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe.
L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Modalità di riconoscimento Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere definite:
- le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- le procedure di controllo.