Maggio 12, 2023

DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. “Lavoro”) -Principali novità - 1a parte

1 PREMESSA
Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”).
Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 48/2023.
Il DL 48/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023 - INNALZAMENTO DELLA
SOGLIA A 3.000,00 EURO - CONDIZIONI

L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
2.1 FIGLI FISCALMENTE A CARICO
I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:
- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
2.2 ESTENSIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE
Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:
- al servizio idrico integrato;
- all’energia elettrica;
- al gas naturale.
2.3 DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO
Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico.
3 INCREMENTO DELL’ESONERO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA IVS A
CARICO DEL DIPENDENTE

L’art. 39 del DL 48/2023 prevede un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero della quota contributiva IVS a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1 co. 281 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
L’incremento trova applicazione per i periodi di paga dall’1.7.2023 al 31.12.2023.
Misura
Per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, l’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori sarà quindi pari al:
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro;
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro.
4 SOSTITUZIONE DELLE CAUSALI PREVISTE PER I CONTRATTI A TERMINE
L’art. 24 del DL 48/2023 modifica l’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015 in materia di causali che:
- giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, se di durata superiore a 12 mesi;
- consentono un rinnovo o una proroga, se è tale da portare il rapporto oltre il limite di un anno.
In particolare, le precedenti causali sono state sostituite dalle seguenti:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 dello stesso DLgs. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 30.4.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Eccezioni
La norma in esame esclude dall’applicazione del sistema delle causali i contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni, dalle Università private, da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a
svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del 14.7.2018, data di entrata in vigore del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”).
5 SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DATORE DI LAVORO
L’art. 26 del DL 48/2023, nel modificare gli artt. 1 e 1-bis del DLgs. 26.5.97 n. 152, prevede alcune semplificazioni in materia di obblighi informativi del datore di lavoro, con modifica, in parte, di quanto disposto dal DLgs. 27.6.2022 n. 104 (c.d. decreto “Trasparenza”).
Le novità introdotte riguardano:
- la possibilità di comunicare al lavoratore le informazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. h), i), l), m), n), o), p) e r) del DLgs. 152/97 mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie; in tal modo il relativo onere si ritiene assolto;
- la consegna o comunque la messa a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché degli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro;
- l’obbligo del datore di lavoro o del committente pubblico e privato di informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio quando tali sistemi siano integralmente automatizzati (resta fermo quanto disposto dall’art. 4 della L. 20.5.70 n. 300);
- l’esplicitazione per cui gli obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Tutti i diritti riservati © 2022 - Aletheia Società Consortile a r. l.
Via Interporto Centro Ingrosso n. 114
33170 Pordenone – P. IVA e C. F. 01855390934 
Tel. 0434 70168  - 0434/541040 Email info@studioaletheia.it

STUDIO PRAM SRL-STP - Bando POR-FESR 2014-2020 ATTIVITA’ 2.3.b.1 bis DGR 2639/2017
Realizzazione del progetto “I DINOSAURI SI SONO ESTINTI!”
Leggi qui
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram