1 - PREMESSA
A decorrere dal 1° luglio 2022, tutti gli operatori IVA residenti nel territorio italiano dovranno trasmettere all’A.E. i dati delle operazioni estere utilizzando il formato della fatturazione elettronica, tramite le regole dettate dalle specifiche tecniche A, Vers. 1.7.
2 – PRATICA
Come già annunciato in precedenza, dal 1° luglio 2022 bisognerà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni transfrontaliere tramite la fatturazione elettronica. In particolare bisognerà ricorrere alla procedura di auto- fatturazione per svolgere diligentemente l’iter.
Bisognerà, per ogni operazione di acquisto di beni o servizi da un soggetto non territorialmente rilevante nello stato italiano, produrre un documento di autofattura con le seguenti specifiche tecniche:
- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero,
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex. Art. 46, comma 5, D.L. 331/1993)
3 – ESONERATI
Alla data odierna gli esonerati sono i seguenti.
- Soggetti che si avvalgono di Rappresentanti fiscali non necessitano di questa procedura,
- Soggetti che accompagnano la fattura ad una bolletta doganale non necessitano di auto-fatturazione,
- Soggetti che ricevono una fattura elettronica tramite SdI.
Bisogna ribadire che in questi casi ci si pone dalla parte del soggetto passivo che riceve un diverso ventaglio di documenti possibili da diversi soggetti possibili. In nessuno di questi casi la pratica di auto-fatturazione è necessaria poiché l’Agenzia delle Entrate ottiene l’informazione dell’operazione transfrontaliera tramite altre fonti e non deve richiedere direttamente al contribuente la sua dichiarazione.
4 – LIMITI TEMPORALI E SANZIONI
La trasmissione della autofattura elettronica deve avvenire entro il 15esimo giorno del mese successivo al ricevimento di un qualsivoglia documento comprovante dell’effettuazione dell’operazione.
Le sanzioni per omessa o errata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari a € 2 per fattura i cui dati sono errati o completamente omessi entro i limiti massimi di € 400 per mese, ridotta a € 200 se effettuata correttamente nei 15 giorni successivi ai termini di legge.
5 – CONCLUSIONI
Per preparare insieme a voi un iter lavorativo semplice e pragmatico, vi invitiamo a prendere contatto con lo studio.